Il Tesseramento è unico e nazionale e può prevedere tipologie di tessere con nomi differenti, come ad esempio il riferimento al circolo emittente. Al Tesseramento si provvede attraverso le Associazioni Affiliate su delega del Presidente Nazionale il quale, in ogni momento, sentito il parere vincolante dell’Ufficio di Presidenza, può avocarlo a sé ed inibire l’affiliata dal tesseramento. Tale decisione deve essere ratificata entro 30 gg dal Consiglio Direttivo Nazionale.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle delibere e decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale e all'osservanza delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie e/o quote stabilite per la partecipazione alle attività sociali.
8. Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a. Per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell’anno.
b. Per delibera di esclusione da parte del C.D. o dalle segreterie Assosex libertine quando non si ottemperi alle disposizioni dello statuto o alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci o del C.D. o quando ci si renda morosi del pagamento della quota sociale senza giustificato motivo o quando in qualunque modo si commettano azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’Associazione arrecando danni morali o materiali.
Il C.D. decide sulla esclusione con le stesse modalità indicate per l’ammissione. Eventuali esclusioni dovranno essere comunicate per Raccomandata o Email alla Presidenza Assosex.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE AFFILIATA ASSOSEX LIBERTINE
9. Gli organi dell’associazione sono:
1. L’assemblea dei soci.
2. IL Consiglio Direttivo.
3. IL Presidente dell’Associazione.
4. Il Segretario e Tesoriere.
Tutti i soci possono assumere una delle cariche scritte in fase di delibera dell’Assemblea, purchè iscritti e in regola con il contributo associativo annuale.
10. L’Assemblea
L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci ad ognuno dei quali è accordato un voto. L’assemblea viene convocata in via ordinaria, almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto economico finanziario dell’anno precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il prospetto preventivo dell’anno in corso.
L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:
a) Per decisione del Presidente.
b) Per decisione unanime del C.D. in mancanza del Presidente
c) Su richiesta indirizzata al Presidente e contenente l’O.d.G. da trattare, di almeno un terzo dei soci.
11. Convocazione dell’assemblea
La convocazione dell’assemblea avviene mediante avviso affisso nei locali del circolo, ovvero anche con un altro mezzo di comunicazione diretta o indiretta (come ad esempio email o i social network).
L’avviso deve essere effettuato almeno 10 giorni prima dell’assemblea e contenere oltre ai dati d’uso (quali data e luogo ove si terrà la riunione) anche l’O.d.G.
12. Costituzione e deliberazione dell’assemblea
L’assemblea ordinaria, in prima convocazione è costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci presenti. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio: è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due. In seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei soci presenti alla chiamata in un minimo di tre.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di sua assenza per persona designata dall’assemblea. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti da un segretario scelto dal Presidente dell’assemblea fra i presenti.
Il presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea fungendo questi da segretario. L’Assemblea si riunisce di norma nei locali della sede dell’associazione, può però essere convocata ovunque in Italia a scelta del C. D. L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci. Se in prima ed in seconda convocazione non viene raggiunto il quorum della presenze, il C.D. o il Presidente potrà convocare l’assemblea in terza convocazione e in tal caso l’assemblea si riterrà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l’assemblea dovrà, nella stessa seduta, essere chiamata a votare per la seconda volta. Le deliberazioni prese in conformità dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o
astenuti dal voto, salvo il diritto di recesso dei singoli soci.
13. Forma della votazione
L’Assemblea vota per alzata di mano per appello nominale; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione è effettuata a scrutinio segreto; in tal caso il Presidente potrà scegliere due scrutatori tra i presenti.
14. Compiti dell’assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti.
In sede ordinaria:
a) Discutere e deliberare sui rendiconti economici finanziari, consuntivi e preventivi e sulle relazioni del C.D.
b) Eleggere i membri del C.D. e il Presidente.
c) Fissare su proposta del C.D. le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati pagamenti.
d) Deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’Attività della stessa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza.
e) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal C.D..
In sede straordinaria:
f) Deliberare sullo scioglimento dell’associazione.
g) Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sul trasferimento della sede sociale, nonchè su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione dal C.D..
Il Consiglio Direttivo
15. Compiti del consiglio direttivo
Il C.D. ha il compito di realizzare gli scopi sociali ed in particolare ha le seguenti attribuzioni:
1. Predispone i bilanci o rendiconti economico finanziari consuntivi e formula i preventivi degli esercizi da sottoporre all’approvazione dell’assemblea secondo le proposte della presidenza.
2. Delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione.
3. Controlla l’uso del patrimonio sociale.
4. Conferisce il proprio parere su ogni questione sottoposta al suo esame dal Presidente.
5. Delibera sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti o istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione con facoltà di scegliere i rappresentanti fra gli stessi soci.
6. Procede all’inizio di ogni anno, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ogni singolo socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario.
7. Ratifica e delibera l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci.
Il C.D. delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
16. Composizione del C.D.
Il C.D. è composto da un numero variabile da 3 a 5 membri nominati dall’assemblea ordinaria.
L’assemblea stessa designa il Presidente fra i consiglieri nominati. Il C.D. dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri purché meno della metà, il C.D. ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del consiglio stesso, fino al limite statutario. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
17. Riunione del C.D.
Il C.D. si riunisce in unica convocazione una volta al mese, comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano la maggioranza dei componenti.
Le riunioni del C.D. sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in assenza, da un consigliere designato dai presenti.
Le riunioni del C.D. sono convocate con lettera raccomandata almeno 5 gg prima, o alternativamente per email, almeno 2 gg prima.
Le sedute e le deliberazioni del C.D. sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da questi nominato.
I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.
Solo il consiglio, su specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
Il Presidente
18. Compiti del Presidente
Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio; ha la responsabilità generale, coadiuvato dal consiglio sulla conduzione e sul buon andamento degli affari sociali; sovrintende all’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del C.D. coadiuvato per le modalità esecutive, dal segretario del consiglio che è designato di volta in volta tra i presenti.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
19. Elezioni del Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o impedimento grave (tale giudicato dal C.D.) il consiglio provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.
Finanze e Patrimonio
20. Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) Dalla quota d’iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dalla assemblea ordinaria.
b) Dai contributi annui ordinari da stabilirsi dall’assemblea ordinaria su proposta del C.D..
c) Dalle quote dei soci Benemeriti e Sostenitori.
d) Dalle contribuzioni volontarie individuali suppletive dei soci.
e) Dai proventi di iniziative particolari promosse dal presidente o dal C.D..
f) Da sovvenzioni donazioni o lasciti di terzi o associati.
g) Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del rendiconto ordinario.
h) Dalle somme versate dai soci per corrispettivi specifici e/o per partecipare alle attività dell'associazione, secondo quanto stabilito in Assemblea.
21. Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione.
Il socio dimissionario che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per l’anno in corso.
22. Diritti dei soci al patrimonio sociale
Il socio che per qualsiasi causa cessi di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
Detto patrimonio è costituito dall’insieme dei mobili e degli immobili di proprietà dell’associazione e non può essere alienato, in tutto o in parte, senza l’autorizzazione dell’assemblea straordinaria.
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.
L’amministrazione e la tenuta della contabilità è affidata al Presidente o a persona di sua fiducia.
Norme Finali Generali
23. Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria che nominerà altresì uno o più liquidatori. E’ fatto obbligo all’Associazione di devolvere il patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta per legge.
24. Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento dell’associazione e/o di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del C.D..
Gli associati sono impegnati all’osservanza dell’eventuale regolamento interno.
25. Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
Ogni controversia tra soci, ovvero tra questi ed un organo sociale, verrà devoluta ad un collegio arbitrale composto dal Presidente più due soci nominati a sorte.
26. Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non è previsto nel seguente Statuto , si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro (primo) del C.C., e in subordine nel libro (quinto) del C.C..